Sono molteplici i casi della vita con cui ognuno di noi prima o poi si trova ad aver a che fare. Un bonifico sul conto di nostro figlio/a per acquistare una casa oppure lo stesso bonifico effettuato direttamente al venditore. Il versamento periodico su un conto corrente di un nostro nipote per finanziargli gli studi oppure un viaggio. Queste operazioni sono esentasse oppure no? Fino a quale importo? E se fossero finanziate da un estraneo?
In qualsiasi caso è un atto di liberalità senza un atto scritto. Anche se alcune sentenze si sono pronunciate a favore dell’applicazione dell’imposta di donazione, vi sono alcuni punti fermi tra i trasferimenti di denaro tra familiari.
Le franchigie, ovvero l’importo in cui non scatta la tassazione
- donazione tra coniugi e parenti in linea diretta, 1 milione di euro;
- donazione tra fratelli e sorelle, 100.000 euro;
- donazione a favore di persona con handicap grave 1,5 milioni di euro.
Le donazioni non tassabili
- donazioni di modico valore come un piccolo bonifico;
- le spese di mantenimento, educazione, malattia che risultino congrue alle necessità del ricevente così come alla situazione economica del donante;
- alla liberalità in ordine ai servizi resi e in conformità all’uso;
- alla liberalità di pagare il prezzo di un contratto del donatario soggetto ad imposta di registro, come ad esempio il costo della casa comprata al figlio.
Negli ultimi 30 anni, tra abolizione e ripristino dell’imposta di donazione, vi sono state molteplici interpretazioni e regolamenti non sempre univoci, fino a d arrivare all’attuale franchigia di 1 milione di euro e aliquota marginale dell’8%, mentre in alcuni casi nelle donazioni indirette si fa ancora riferimento alla vecchia franchigia di 350 milioni di lire e un’aliquota marginale del 7%.
Il problema delle donazioni indirette è restato in ombra fino alla voluntary disclosure del 2015 e alla determinazione della Cassazione in merito ad un paio di casi specifici:
- applicazione dell’imposta di donazione a un bonifico di 12 milioni di euro dalla moglie al marito (ordinanza n.27665 del 7 ottobre 2020);
- non applicazione dell’imposta di donazione a un bonifico di 75.000 euro effettuato a favore di persona non legata da legame di parentela da un donante residente in svizzera su un conto svizzero (sentenza n.8175 del 24 marzo 2021).
In conclusione ancora molti dubbi sulla liberalità di donazione tra soggetti estranei e in ogni caso vale sempre la pena chiedere in anticipo il parere di un esperto.