La risposta può sembrare scontata e per molti anni l’orientamento prevalente della giurisprudenza ha ritenuto che la giacenza sia di proprietà in equa proporzione di tutti i cointestatari del conto corrente.
In realtà la Cassazione con l’ordinanza 21963 del 2019 ha stabilito che solo colui che versa i soldi nel conto corrente è l’unico legittimato a richiederne la restituzione. Quando si versano dei soldi su un conto corrente, se ne perde la proprietà e il denaro diventa di proprietà della banca. Il cliente diventerà pertanto creditore pro quota di quanto effettivamente versato.
Quindi per trasferire la titolarità del credito non è sufficiente aprire un conto cointestato, ma bisogna formalizzare un contratto di cessione del credito dal soggetto “A” al soggetto “B”.
La cointestazione da solo il diritto ad effettuare operazioni sul quel conto corrente (o dossier titoli collegato) e determina solo una presunzione di comproprietà, cioè fino a prova contraria la giacenza su un conto appartiene in quote uguali ai cointestatari.
Ma se ad esempio su un conto corrente intestato a due fratelli uno versa i soldi di una vendita di un’auto, di una casa oppure molto semplicemente il proprio stipendio e l’altro non versa nulla, il credito nei confronti della banca appartiene solo al primo fratello e questi non potrà lamentarsi con l’istituto bancario se l’altro fratello ha ritirato tutta la somma avendone preliminarmente autorizzato la piena operatività sul conto. Tuttavia potrà agire per vie legali nei confronti del fratello per la restituzione per intero di quanto di sua proprietà.
Analogamente una signora che aveva aperto un conto cointestato con la nipote per permetterle di effettuare operazione per suo conto, mentre lei era in vita, non ha automaticamente sancito una donazione dei soldi, quindi alla sua morte la nipote non potrà rivendicare la proprietà delle somme o dei titoli depositati.
In conclusione se la cointestazione del conto non è contitolarità del credito, ne consegue che il cointestatario deve fare attenzione a non compiere operazioni illegittime e abusive di appropriazione indebita, viceversa colui che vuole effettivamente cedere il credito verso la banca ad una terza persona, deve ricorrere necessariamente ad un contratto o alla donazione.
Per vedere l’ordinanza della Cassazione clicca qui: https://www.gazzettanotarile.com/news-e-sentenze/corte-di-cassazione/cass-civ-sez-iii-ordinanza-3-settembre-2019-n-21963/
Per approfondire la fiscalità delle donazioni clicca qui: https://www.consulentefinanziarioindipendente.it/trasferire-denaro-tra-coniugi-figli-e-nipoti-donazione-gratuita-o-tasse-da-pagare/